Art. 41.
(Definizioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento della normativa nazionale nonché dei relativi provvedimenti adottati dalle autorità competenti di cui al capo I del presente titolo costituiscono le fattispecie di non conformità indicate ai commi 2 e 3.
      2. Costituisce irregolarità il mancato rispetto di adempimenti formali nella tenuta della documentazione, nonché la

 

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mancata applicazione delle disposizioni di cui alla normativa vigente che non comportino effetti prolungati tali da inficiare l'affidabilità dell'organismo di controllo o dell'operatore nell'ambito del sistema di controllo.
      3. Costituisce infrazione:

          a) l'inadempienza degli obblighi prescritti dalla normativa vigente che comportino effetti prolungati tali da inficiare l'affidabilità dell'organismo di controllo o dell'operatore nell'ambito del sistema di controllo;

          b) la reiterazione della medesima irregolarità o la commissione di più irregolarità diverse nell'arco di dodici mesi;

          c) la violazione da parte dell'operatore degli obblighi contrattuali sottoscritti con l'organismo di controllo.

      4. Per le fattispecie previste ai commi 2 e 3 ai fini dell'irrogazione delle sanzioni graduabili si tiene conto della gravità della violazione.